1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è inserito il seguente:
«1-bis. Ai grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente accompagnata da un'altra invalidità contemplata ai numeri 1) e 2) della lettera a-bis) della tabella E annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, quando sussiste una terza infermità ascrivibile alla tabella A annessa al medesimo testo unico, e successive modificazioni, l'indennità di